L’estinzione del mutuo è l’operazione attraverso la quale il debitore estingue o salda anticipatamente in maniera totale o parziale il proprio debito con la banca. Si parla di estinzione totale quando si salda completamente il debito residuo (chiusura del mutuo) mentre di estinzione parziale quando si rimborsa solo in parte l’importo residuo.
Per valutare l’effettiva convenienza di un’estinzione anticipata è necessario prima verificare le spese e l’eventuale penale, in particolare:
se avete accesso il mutuo dopo l’ 1 Febbraio 2007: nessuna penale di estinzione anticipata
se avete accesso il mutuo prima dell’ 1 Febbraio 2007 si possono verificare i seguenti casi
Estinzione anticipata del mutuo a tasso variabile o misto (stipulato in qualsiasi data) ed estinzione del mutuo a tasso fisso (stipulato fino al 31 Dicembre 2000): 0,50% fino al terzo anno , 0,20% nel terzultimo anno di ammortamento, nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento
Estinzione anticipata del mutuo a tasso fisso (stipulato dopo il 31 Dicembre 2000): 1,90% nella prima metà del periodo di ammortamento, 1,50% nella seconda metà del periodo di ammortamento, 0,20% nel terzultimo anno di ammortamento, nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento.
La clausola di salvaguardia: per i mutui a tasso fisso, stipulati dopo 31 Dicembre 2000 con penali pari o superiore all'1,25% si applica uno sconto dello 0,25%, mentre per i mutui con penale inferiore si applica uno sconto dello 0,15%
Come procedere ?
Se avete estinto il mutuo dopo il 2 Giugno 2007: la banca deve notificare, in automatico ed entro 30 giorni dall’estinzione, la Conservatoria che provvederà a cancellare l'ipoteca.
Se avete estinto il mutuo prima del 2 Giugno 2007: la banca deve notificare la Conservatoria in automatico entro 30 giorni dalla data di richiesta della quietanza da parte del cliente.
I tempi per la cancellazione dell’ipoteca comunque possono risultare lunghi, da qualche mese fino a qualche anno.